Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima legge.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, tutte le scuole di cui al comma 1 sono sottoposte a ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
      3. Nella more della totale e definitiva attuazione della presente legge, le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui all'articolo 9.
      4. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le scuole parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli interventi eccedenti il contributo di cui all'articolo 9.